In tempi di crisi in molti si sono chiesti se si può ottenere una riduzione del canone di locazione. L’operazione è possibile se si riesce ad avere accesso al variegato panorama delle agevolazioni per l’abitazione principale. Si tratta di detrazioni perlopiù riconosciute in base al reddito complessivo, dunque prima di tutto controllate che tipo di contratto avete sottoscritto.
Ai fini Irpef sui contratti a mercato libero per gli inquilini a basso reddito è prevista una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito è compreso tra quella cifra e i 30.987,41 euro. Nei contratti a canone concordato la riduzione del canone di affitto è superiore: 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e di 247,90 euro se è superiore ai 15.493,71 euro ma inferiore al tetto di 30.987,41 euro.
La maggior parte dei contratti di locazione rientra in queste due categorie, ma ce ne sono anche altre che beneficiano delle detrazioni, a cominciare dai giovani che vivono in affitto, compresi tra i 20 e i 30 anni, per i quali spetta per i primi tre anni di canone una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto che il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro. E per gli studenti fuori sede è prevista un’agevolazione che è dedicata a coloro che “frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza” e si traduce in una riduzione del 19% calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione è che gli immobili che si prendono in affitto siano situati nello stesso comune dove ha sede l’Università, o nei comuni limitrofi. Gli appartamenti devono inoltre trovarsi ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza ed la detrazione è estesa anche ai contratti di locazione di ospitalità, mentre per i contratti di sublocazione la detrazione non è ammessa.
Una riduzione del canone è ammessa anche per chi si trasferisce per lavoro oltre i 100 chilometri dalla precedente residenza e comunque fuori dalla propria regione e se il trasferimento è avvenuto non più di tre anni prima. La detrazione infatti può essere fruita solo nei primi 3 anni dal trasferimento per lavoro e in conseguenza della stipula di un contratto di lavoro dipendente. Anche in questo caso le griglie per averne diritto sono il tetto di 15.493,71 euro con il quale si ottiene una detrazione di 991,60 euro e il tetto di 30.987,41 euro per avere un taglio di 495,80 euro.
Le domande si fanno compilando le apposite sezioni del modello dichiarativo 730, il contratto di locazione deve essere registrato ed è bene ricordare che le detrazioni non sono cumulabili, anche se il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole. Necessaria anche una autocertificazione che attesti l’utilizzo della casa come abitazione principale. In caso di contratti cointestati a marito e moglie la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito.
Una riduzione del canone di locazione commerciale è stata introdotta con il cosiddetto Bonus affitti per negozi e botteghe gestite da lavoratori autonomi costretti a chiudere temporaneamente le attività per rispettare le restrizioni anti Covid. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto, ma di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare.