Decreto Sostegni: nuove regole per la cessione del credito

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Agenzia entrate

Cessione del credito sì, ma una sola volta. Le nuove regole sono state scritte dal Governo e attuate dall’Agenzia delle Entrate per porre un freno agli utilizzi considerati irregolari di uno strumento che è molto popolare tra tutti coloro alle prese con i lavori di ristrutturazione in casa.

Il testo del decreto Sostegni Ter in riferimento al superbonus e al bonus casa rende esplicito che non saranno più possibili le cessioni multiple, ovvero il passaggio dal beneficiario all’azienda e successivamente alla banca.

Come cambia la cessione del credito?

I crediti d’imposta a partire dal 7 febbraio possono essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari, mentre non sarà più consentita la cessione del credito alla ditta che a sua volta poteva cederlo all’istituto finanziario, secondo i regolatori era lì che si annidavano la maggior parte delle pratiche scorrette, sfociate anche in veri e propri casi di truffa allo Stato. Ma è anche vero che la riscrittura della norma semplifica la procedura che nel frattempo con il decreto antifrodi estendeva l’obbligo di visto di conformità anche per la fruizione diretta del superbonus e per l’utilizzo della cessione di credito e sconto in fattura.

Adesso viene direttamente vietata la cessione multipla, l’operazione può essere effettuata solo tra il beneficiario dell’agevolazione e l’intermediario finanziario che sia una banca o una società titolata a fare prestiti. Di conseguenza i contratti che prevedono più di una cessione per lo stesso credito saranno considerati nulli.

Una nuova modulistica è stata preparata dall’Agenzia delle Entrate

Si chiama “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” il nuovo modulo omnibus dell’AdE. Viene prima di tutto recepita la semplificazione prevista per i lavori in edilizia e per le spese sino a 10mila euro (ad eccezione degli interventi rientranti nel bonus facciate) che potranno essere ceduti, senza dover aspettare il visto di conformità e la relativa asseverazione di congruità.

Stabilita anche la proroga al 17 febbraio 2022 per i crediti già in lavorazione con sconto in fattura o cessione del credito, entro quella data si può fare ancora come una volta, con il trasferimento ad altri soggetti, oltre non più.

Le altre novità per la cessione del credito

Prima di tutto viene estesa la proroga della scadenza relativamente alle comunicazioni, sia di cessione del credito che di sconto in fattura. Per i lavori fatti nel corso del 2021 e per la cessione delle quote residue di detrazioni non godute che sono riferite al 2020, la scadenza è stata posticipata dal 16 marzo al 7 aprile 2022.

Come detto sarà direttamente il condomino o inquilino ad inviare la richiesta di cessione del credito, a meno che non si tratti di lavori dove è richiesto il visto di conformità e asseverazione di congruità. Se sono lavori condominiali sarà invece l’amministratore di condominio a fare la trasmissione.

Per le richieste l’Agenzia delle Entrate ha aperto un canale online e sul sito si può scaricare l’allegato contenente le specifiche tecniche da comunicare con i codici utili a compilare il modulo telematico.

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