Le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico che tutti abbiamo imparato a chiamare Superbonus 110% hanno subito un ulteriore cambiamento: a fine giugno l’ENEA ha diramato la nuova tabella per il calcolo del risparmio energia sui lavori in casa. È dunque tempo di fare un ripasso generale di quello che è rimasto immutato e dei cambiamenti in vista, per una misura che è stata al centro di polemiche sotto vari aspetti. Ma quello che ci interessa è capire bene cosa si può fare da adesso in poi.
Lo spirito originario è rimasto immutato, la misura continuerà a consentire di fruire di una detrazione del 110% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici. Ma occhio al calendario: La detrazione sarà effettivamente del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; poi passerà al 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per tutto il 2025.
Per gli interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni per più del 25% della superficie disperdente. E al posto della fruizione diretta della detrazione, si può anche optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, quello che comunemente viene chiamato sconto in fattura, o terza possibilità per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. E questa possibilità è estesa anche agli interventi per i seguenti casi:
Qui troviamo delle novità nell’ultima versione, infatti, in aggiunta agli adempimenti previsti sinora i contribuenti che intendono avvalersi dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito o vogliono mettere il Superbonus nella dichiarazione dei redditi dovranno acquisire altri documenti:
L’ENEA si riserva di fare sia controlli dei documenti sia sopralluoghi per verificare che sia tutto in regola.
Nel riconoscimento della detrazione del 110% per i cosiddetti interventi trainanti e per quelli trainati. Nel primo caso troviamo l’isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro degli edifici e gli interventi per la coibentazione del tetto. E poi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuove installazioni centralizzate di riscaldamento e/o raffreddamento sulle parti comuni degli edifici. Gli interventi trainati sono autorizzati a patto che siano stati fatti i trainanti e possono prevedere anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati. È bene sottolineare che il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Infine vediamo che secondo le tabelle dell’ENEA l’agevolazione spetta alle seguenti categorie: condomini, persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.